La legge non prevede un importo minimo per poter avviare un pignoramento; per tale ragione, teoricamente, il creditore può procedere anche per importi irrisori (anche per somme inferiori ai 100 euro).
La legge, tuttavia, prevede espressamente delle condizioni affinché possa essere intrapresa una procedura esecutiva.
Condizioni del pignoramento
Il pignoramento può avere inizio con un titolo esecutivo ossia un documento che certifichi, con ufficialità, l’esistenza del proprio diritto nei confronti del debitore (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo, cambiali, assegni ecc.).
Il suddetto titolo esecutivo deve poi essere portato a conoscenza del debitore, nel caso in cui si tratti di un atto giudiziario (sentenze o decreti ingiuntivi), a mezzo ufficiale giudiziario.
La notifica del titolo esecutivo non è ancora sufficiente all’avvio del pignoramento. Infatti, è necessario preliminarmente che il creditore, dopo di esso, notifichi al debitore un secondo atto: il precetto. L’atto di precetto è un ultimo sollecito a pagare l’importo dovuto entro dieci giorni. Solo successivamente all’undicesimo giorno, il creditore potrà avviare il pignoramento.
L’importo del credito per cui attivare una procedura esecutiva rileva esclusivamente da un punto di vista legale.
Ciò in ragione del fatto che il pignoramento comporta per il creditore dei costi legali per la procedura i quali, in assenza della certezza del recupero dell’importo, rappresentano un’ulteriore potenziale perdita economica per colui che attiva la procedura.
In conclusione, la legge non stabilisce espressamente un importo minimo per l’attivazione di un pignoramento, ma la scelta è totalmente discrezionale a carico del creditore, il quale dovrà valutare la convenienza economica della procedura.