cessione del credito

La cessione del credito

La cessione del credito può essere definita come un accordo attraverso il quale un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro, detto cessionario, il suo credito verso un debitore, detto ceduto.

Ma quali sono i presupposti della cessione? E come si esprime la disciplina in merito? Quali sono i tipi di cessione?

I presupposti della cessione

I presupposti perché si abbia la cessione del credito sono la titolarità della posizione soggettiva da cedere e la disponibilità della posizione soggettiva da parte del titolare.

Restano esclusi dal novero dei diritti cedibili i cosiddetti diritti indisponibili, dichiarati tali dalla legge o indisponibili per loro natura, perché in simili casi c’è difetto di legittimazione a disporre.

Di solito non sono disponibili determinate situazioni soggettive relative alla persona del titolare, come ad esempio i crediti per alimenti, oppure intimamente connessi con una posizione soggettiva più ampia, come avviene ad esempio in relazione ai diritti potestativi.

La disciplina

La cessione del credito può essere definita come un contratto trilaterale che rileva l’accordo tra cedente, cessionario e ceduto (debitore) che si può opporre in caso di prestazioni ad intuitu personae, con efficacia consensuale, il trasferimento del diritto avviene con il raggiungimento dell’accordo e a seguito della notifica al debitore.

Il creditore cedente aliena a un terzo, detto cessionario, il proprio diritto di credito, dietro il pagamento di un corrispettivo oppure a titolo gratuito.

Se la cessione è a titolo oneroso il creditore cedente dovrà garantire l’esistenza e la validità del diritto di credito, mentre se la cessione è a titolo gratuito il creditore cedente risponderà al cessionario esclusivamente per evizione.

Al fine di rendere efficace il negozio si notifica al debitore l’avvenuta cessione. Se sono invece avvenute più cessioni dello stesso diritto di credito sarà valida la cessione la quale notifica è stata per prima conosciuta dal debitore.

Tipi di cessione del credito

La cessione del credito può essere principalmente di due tipi: pro soluto e pro solvendo.

Parliamo di cessione pro soluto, quando il cedente non deve rispondere dell’eventuale inadempienza (solvibilità) del debitore. In tal caso, viene solo garantita l’esistenza del credito.

Si tratta invece di cessione pro solvendo, quando il cedente risponde dell’eventuale inadempienza del debitore.

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