In presenza di un debitore inadempiente rispetto ad un credito vantato da un soggetto terzo, uno degli strumenti a disposizione per il recupero dell’insoluto è la “costituzione in mora”.
Mora significa ritardo: si tratta di un ritardo ingiustificato nell’adempimento di un’obbligazione. L’obbligazione può derivare o da un contratto stipulato tra le parti, oppure da un fatto illecito (come ad esempio un risarcimento del danno da sinistro stradale).
Cosa s’intende materialmente per costituzione in mora?
Con tale termine s’intende lo strumento a disposizione del creditore con cui intima al debitore di adempiere a quanto dovuto.
Tale comunicazione dovrà essere inviata direttamente dal creditore o da un suo delegato.
L’adempimento sollecitato al debitore può essere di vari tipi: pagamento somma di denaro, compimento di una determinata prestazione od omissione di una determinata prestazione.
Come si fa una messa in mora?
La costituzione in mora si perfeziona mediante l’invio di una comunicazione scritta al soggetto debitore.
Nella prassi, gli strumenti maggiormente utilizzati per portare a conoscenza del debitore la costituzione in mora sono l’invio di una raccomandata A/R o di una posta elettronica certificata.
Si precisa che, il fatto di non voler ritirare la raccomandata o di non aprire la casella di posta elettronica certificata non rileva: la comunicazione si considera come ricevuta e conosciuta. In quel momento stesso, produce i suoi tipici effetti.
Da un punto di vista giuridico, la messa in mora produce essenzialmente due effetti:
- fa decorrere gli interessi moratori;
- interrompe i termini della prescrizione.
La messa in mora serve anche per trasferire sul debitore il rischio della successiva impossibilità sopravvenuta. Infatti, se una delle due prestazioni contrattuali diventa impossibile per un fatto non addebitabile alle parti, il contratto si scioglie ed è dovuta la restituzione delle relative prestazioni (si pensi a una persona che, dopo aver effettuato un abbonamento in palestra, e prima ancora di iniziare, subisca un grave infortunio e non possa più allenarsi). Se però il debitore era già in mora, allora questi sarà tenuto a risarcire al creditore i danni subiti per via del definitivo inadempimento.
In conclusione, inoltre, la costituzione in mora rappresenta l’ultimo step stragiudiziale a disposizione del creditore prima dell’avvio del recupero crediti giudiziale, rappresentato dalla presentazione per ricorso del decreto ingiuntivo.