Crisi di impresa: modifiche urgenti alla legge fallimentare

Mercoledì 11 novembre 2020, è stato approvato dal Senato, il DDL n.1970, di conversione del decreto-legge n. 125, il quale porta modifiche urgenti “connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Ora il provvedimento è in mano alla camera.

Inoltre, è stata inserita un’importante modifica all’attuale legge fallimentare (che interessa gli articoli 180, 182-bis e 182-ter l.f.), anticipatoria di alcune previsioni in materia di transazione fiscale già previste nell’ambito del Codice della Crisi (che come confermato dal recente Decreto Correttivo entrerà in vigore il 1° settembre 2021).

Queste modifiche, tenendo in considerazione la situazione di crisi economica causata dall’emergenza COVID-19, perseguono l’obiettivo di agevolare il più possibile l’omologazione di concordati o di accordi di ristrutturazione.

Ecco le modifiche proposte:

  1. a) all’articolo 180, IV comma, l.f. è aggiunto il seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”;
  2. b) all’articolo 182-bis, IV comma l.f., è aggiunto, il seguente periodo: “Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”;
  3. c) all’articolo 182-ter:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “natura chirografaria” sono inserite le seguenti: “anche a seguito di degradazione per incapienza”;

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”;

3) al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore”.

Nel caso in cui le modifiche proposte vengano approvate, queste avranno un notevole impatto sui concordati e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Vengono in tal modo anticipati e resi ancor più incisivi gli effetti previsti all’art. 48, co. 5 del Codice della Crisi rubricato “Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti” che dispone espressamente – nella formulazione appena modificata dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. “Decreto correttivo”) – che “Il  tribunale  omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo  anche  in mancanza di adesione  da  parte  dell’amministrazione  finanziaria  o degli enti gestori di forme di previdenza o  assistenza  obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini  del  raggiungimento  delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze  della  relazione  del professionista indipendente, la  proposta  di  soddisfacimento  della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di  previdenza o assistenza obbligatorie  è  conveniente  rispetto  all’alternativa liquidatoria”

Fonte: IusLetter .

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