IL RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE

Se i tentativi di ottenere il recupero del credito in via stragiudiziale, non danno risultati prefissati, occorre procedere al recupero in via giudiziale (davanti all’autorità giudiziaria), per ottenere un titolo esecutivo, ossia un ordine del Giudice di pagamento rivolto al debitore.

A seconda dei casi, il creditore può agire in diversi modi per far valere i suoi diritti. La procedura più seguita, consente nel depositare un ricorso per decreto ingiuntivo. Nello specifico il Giudice emette un ordine di pagamento (decreto ingiuntivo) in seguito ad un esame sommario del ricorso depositato dal creditore, senza necessità per il creditore di dimostrare l’esistenza del proprio credito in modo pieno (come invece dovrebbe fare in un normale giudizio) e senza contraddittorio col debitore.

Una volta emesso il decreto ingiuntivo, tuttavia, il creditore non dispone generalmente ancora di un titolo esecutivo, infatti il debitore, al quale viene notificato il decreto, può proporre opposizione (cioè per contestare l’ordine del Giudice) entro 40 giorni dalla notifica.

Se il debitore propone opposizione si instaura una causa ordinaria per accertare l’esistenza del credito, nella quale il creditore dovrà dimostrare in modo pieno l’esistenza del proprio credito.

Al termine della causa se la sentenza darà ragione al creditore, respingendo l’opposizione del debitore, questi sarà condannato a pagare anche le ulteriori spese legali della causa di opposizione. Se invece la sentenza darà ragione al debitore, il decreto ingiuntivo verrà revocato ed il creditore verrà condannato a pagare al debitore le spese legali della causa di opposizione.

PROCEDURE DI RECUPERO CEDITI IN FASE GIUDIZIALE

Qualora la fase stragiudiziale non produca risultati soddisfacenti e le condizioni patrimoniali del debitore lo permettano, è possibile rivolgersi al Tribunale per ricevere il pagamento della fattura in sospeso.

Si deve procedere in via giudiziale anche nei casi in cui una fattura viene contestata, ossia quando il vostro cliente si rifiuta di pagare per un determinato motivo.

A differenza del recupero crediti in via stragiudiziale, dove il debitore decide o meno se pagare, in fase giudiziale viene costretto ad adempiere tramite una sentenza del Tribunale. Un’altra differenza rispetto alla risoluzione in via amichevole, è che le procedure legali possono essere iniziate solo da un avvocato.

Prima di avviare un’azione legale, è opportuno controllare bene la situazione patrimoniale del cliente insolvente. Questo perché, se il debitore continuasse a non pagare, sarebbe necessario procedere con il pignoramento dei suoi beni, sia mobili che immobili, o dei suoi crediti verso terzi. Se il debitore non disponesse di niente di tutto ciò, non solo il creditore non riceverebbe il pagamento della fattura, ma rischierebbe anche di dover far fronte a tutte le spese legali.

Costi e tempistiche del recupero crediti giudiziario sono diversi per ogni caso e dipendono anche dal tipo di procedimento intrapreso e dalla disponibilità del Tribunale.

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Il recupero giudiziale dei crediti avviene solitamente tramite un’ingiunzione di pagamento. Questa è, infatti, la procedura più veloce ed economica della fase giudiziale. Questo procedimento inizia quando il creditore fa richiesta al Tribunale di emettere un decreto ingiuntivo. L’ingiunzione di pagamento, una volta emessa, ha valore esecutivo. Per ottenere un’ingiunzione di pagamento, il creditore chiede al Tribunale di emettere una sentenza, ovvero l’ingiunzione di pagamento, che è provvisoriamente esecutiva. Per richiedere un decreto ingiuntivo il credito deve essere:

• fondato su prova scritta;

• certo: ossia i diritti di credito devono avere un oggetto determinato;

• liquido: ossia espresso in misura determinata;

• esigibile: ossia il termine di pagamento deve essere scaduto.

Quando queste condizioni sono soddisfatte e l’avvocato che si occupa del procedimento presenta domanda, il Tribunale emette un’ingiunzione di pagamento. Una volta emesso l’ordine di pagamento, che ha provvisoriamente validità esecutiva, il debitore ha 40 giorni di tempo per rispondere alla sentenza.

Quando queste condizioni sono soddisfatte e l’avvocato che si occupa del procedimento presenta domanda, il Tribunale emette un’ingiunzione di pagamento. Una volta emesso l’ordine di pagamento, che ha provvisoriamente validità esecutiva, il debitore ha 40 giorni di tempo per rispondere alla sentenza.

Se il debitore decide di avanzare una difesa, vengono avviati procedimenti civili ordinari.

Se invece il debitore non decide di avanzare una difesa, l’ordine di pagamento ha funzione esecutiva e il cliente insolvente dovrà pagare la fattura più gli interessi sul capitale.

Se il pagamento non dovesse essere effettuato entro dieci giorni, i beni del debitore idonei al soddisfacimento del credito verrebbero pignorati.

Le fasi per la richiesta di un’ingiunzione di pagamento:

• diffida ad adempiere, che viene inviata al debitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;

• presentazione di richiesta per un decreto ingiuntivo presso l’ufficio giudiziario competente (se esiste una prova scritta dell’esistenza del credito);

• notifica al debitore qualora il giudice abbia emesso il decreto ingiuntivo, che coincide con l’inizio della decorrenza della scadenza per opporsi ad esso;

• un eventuale procedimento di opposizione;

• notifica dell’atto di precetto al debitore (qualora il verdetto sia favorevole per il creditore);

• procedure esecutive e recupero coattivo del credito.

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