Il modello 730 serve a lavoratori dipendenti, pensionati ma anche ai disoccupati per presentare la dichiarazione dei redditi nella quale vengono riportati tutti i redditi e le spese sostenute durante l’anno.
Esso viene utilizzato per chiedere il rimborso delle principali imposte, per ottenere deduzioni e detrazioni sulle spese sostenute (farmaci, assicurazioni, lavori di ristrutturazione ecc.) o per ottenere le detrazioni per familiari a carico non riconosciute dal datore di lavoro o ente pensionistico. Un’altra importante semplificazione introdotta con il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 è quella del 730 precompilato, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, per accedere al quale, è necessario essere in possesso della Carta nazionale dei servizi (Csm), delle credenziali Spid, Inps o di Fisconline/Entratel.
Le modalità per la presentazione della dichiarazione sono:
– direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
– tramite il Sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso in quest’ultimo abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
– tramite un CAF dipendente o a un professionista abilitato.
Il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiamo percepito nel 2019:
– redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
– redditi dei terreni e dei fabbricati;
– redditi di capitale;
– redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
– redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero);
– redditi assoggettabili a tassazione separata.
Slitta al 30 settembre la scadenza per la presentazione del 730, ma chi vuole potrà presentare il modello fin dal mese di giugno e ottenere quindi il rimborso in busta paga dal mese successivo (qualora sia a credito con il Fisco). Con il decreto che contiene le misure in materia economica per l’emergenza da Coronavirus il governo ha infatti deciso di anticipare a quest’anno il “termine mobile” per la presentazione del 730. Saranno interessati circa 20,5 milioni di contribuenti, 12,4 milioni lavoratori dipendenti e 8,1 milioni pensionati.
Questa data però rappresenta una scadenza finale, in quanto è stata prevista la possibilità di presentare la dichiarazione a partire dalla fine di maggio. Il Caf la dovrà elaborare entro due settimane, e il mese successivo si potrà avere il rimborso in busta paga, o scontare la trattenuta per le imposte dovute. E’ previsto un mese in più per le operazioni di conguaglio per i pensionati.
Laddove si riscontrassero errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare:
-un modello 730 Rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
-un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
-un modello REDDITI PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
Va precisato che, nel caso in cui fosse stato presentato il modello 730 Precompilato, il contribuente ha potuto annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è stato possibile una sola volta fino al 20 giugno.
Se si è riscontrato l’errore dopo il 20 giugno si può:
-presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo, entro il 10 novembre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole per il contribuente;
-presentare, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.
Le correzioni sopra indicate possono essere presentate entro:
– il 10 novembre per il modello 730 integrativo;
– il 30 novembre per il modello REDDITI PF 2020;
– il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
– il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8 del DPR 322 del 1998).